Per stabilire se un’attività svolta da un ente pubblico non commerciale rientri o meno nella nozione di attività commerciale, è necessario coniugare la legislazione nazionale con la normativa comunitaria a partire dall’art. 4, co.5, della VI direttiva CEE, trasposto nel più recente art. 13 della Direttiva 112/2006.
Qualsiasi attività posta in essere da tali enti deve essere valutata, ai fini della sua rilevanza fiscale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.633/1972, il quale statuisce (comma 3) che per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizio fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole mediante una distinta organizzazione.
Con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli enti pubblici non commerciali il dettato dell’art. 4 della VI Direttiva del Consiglio CEE del 17/05/1977, affermava che tali Enti non sono assoggettati ad IVA per le attività che esercitano in quanto esercenti pubblica autorità, anche quando percepiscono contributi, diritti, canoni ecc... E’ ad esempio il caso del rilascio dei documenti di identità, qualora preveda il pagamento di diritti di segreteria o di bolli.
L’unica eccezione a tale principio si realizzava quando, come disposto dalla normativa comunitaria, a fronte delle attività istituzionali esercitate, il non assoggettamento ad IVA avrebbe provocato distorsioni della concorrenza.
Tali principi sono stati ribaditi anche dalla Corte di Giustizia Europea e più precisamente nella sentenza del 16 settembre 2008, procedimento C-288/07, che stabilisce che l’esclusione dall’assoggettamento ad IVA, qualora esso non provochi distorsioni di concorrenza con operatori privati che esercitano la medesima attività, è possibile purché si valuti:
Nella normativa italiana, è comunque importante conoscere ai fini dell’imponibilità di un’attività svolta da un Ente pubblico non commerciale, le norme e gli atti che esplicitamente o implicitamente, tenuto conto dei requisiti generali di imposta, elenchino i servizi rilevanti IVA.
Si tratta, escludendo la prassi e la giurisprudenza, sostanzialmente di: