L’art. 60 del DLGS n.36/2023 è intitolato alla revisione dei prezzi che comporta la presenza di clausole obbligatorie nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento. Queste clausole “si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione”.
Se ne deduce una sorta di automatismo di attivazione, vincolato solo al riscontro delle condizioni che devono essere oggettive, quindi non suscettibili di valutazioni solo qualitative, bensì perfettamente riscontrabili e misurabili.
A riguardo, il comma 2 specifica che:
La considerazione su questi punti è che non basta una variazione dei costi, anche molto forte, in un periodo limitato dell’esecuzione del contratto: quello che conta è sempre e solo la variazione dell’importo complessivo, che deve superare il 5%, per far scattare la revisione.
Sono spiegate dai commi 3 e 4 dell’articolo che li riferisce alle variazioni degli indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
Indici e relative metodologie di calcolo sono pubblicati sul sito Web dell’ISTAT, in conformità a quanto prescrivono le norme europee. Estensioni di questi indici potranno essere pubblicate dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT.
È il contenuto del comma 5 che definiscono una serie di possibilità per finanziare i possibili maggiori oneri derivati dalla revisione dei prezzi:
Visto che la revisione avviene in modo automatico, sia per l’aumento che per la diminuzione dei prezzi, sempre curioso che non si sia pensato ad un accantonamento delle somme legate alle revisioni in diminuzione.
Non sfugge certamente a nessuno che la corretta e chiara scrittura dei bandi, dei capitolati e dei contratti, in merito alla clausola di revisione, sarà un elemento fondamentale per evitare il sorgere di contenziosi tra le parti. Se è vero che la revisione scatta in automatico, il requisito dell’inserimento della clausola, già negli atti di gara iniziali, insieme all’obbligatorietà anche di quella in diminuzione, impongono estreme chiarezza e cautela.