I valori attuali delle soglie sono dichiarati nei primi tre commi dell’art. 14 del DLGS n.36/2013. Il terzo comma spiega che esse sono periodicamente rideterminati con provvedimenti della Commissione europea, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione. Per questo le soglie sono riferite, nel nuovo Codice, a parti specifiche delle specifiche direttive UE.
Il comma 4 ricorda che i valori devono essere considerati al netto dell’eventuale IVA.
Inoltre, questi importi (si è chiarito, al netto dell’IVA) sono quelli massimi, totali, complessivamente stimati come pagabili, ivi compresa qualsiasi forma di opzioni o rinnovi, o anche di premi per i candidati, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
È utile chiarire che il Codice vieta la pratica di frazionare artificiosamente le attività per aggirare le soglie. Sono previste specifiche molto attente per le soglie, anche sommando gli importi dei diversi lotti di appalti di forniture e servizi.
Per gli appalti di servizi di durata pari o inferiore a uguale a quarantotto mesi, l’importo complessivo stimato sarà calcolato per l’intero periodo. Per quelli di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, si avrà cura di determinare un importo mensile: l’importo stimato si otterrà moltiplicando quest’ultimo per 48.