L'Imposta è istituita dal DLGS n.446 del 15/12/1997 che istituisce anche l’Addizionale Regionale IRPEF.
Il presupposto dell’imposta (Art. 2 comma 1) è l'esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. Gli enti pubblici compaiono come soggetti passivi nell'art. 3, comma 1 lettera e-bis: sono assoggettai all'imposta tutti gli enti ex art.1 comma 2 del DLGS n.165/2001.
Le si rinvengono nell'art. 10-bis del Decreto che fa a sua volta un rimando parziale all'art. 5.
L'art. 10-bis è specificamente dedicato agli imponibili per le pubbliche amministrazioni, che si determinano con:
Gli imponibili così determinati sono quindi moltiplicati per le Aliquote IRAP, chiaramente differenziate su base regionale.
Gli enti pubblici versano l'IRAP retributiva, mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle retribuzioni imponibili. Versano l'IRAP commerciale con le stesse tempistiche e modalità di calcolo proprie delle imprese commerciali: allineandosi quindi ai versamenti delle imposte sui redditi (saldo anno prec. e 1° acconto anno in corso entro giugno, 2° acconto entro novembre).
Le modalità di versamento sono con modello F24-EP per la quasi totalità delle AAPP.
Per inciso ecco le PA soggette IRAP: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.