L'esenzione in IVA indica, nella piena rilevanza fiscale di un'operazione, la non applicabilità dell'imposta. Si tratta a tutti gli effetti pratici di un'aliquota speciale, pari a zero.
L'esenzione in IVA assicura il punto più alto di progressività di quest'imposta, poiché la Legge dispone che si applichi ad operazioni legate a situazioni di salute, assistenza, abitazione, altre, tutte legare ai bisogni umani primari.
E’ importante quindi distinguere i servizi esenti IVA dalle attività fuori campo. Un’attività che non riguarda l’Imposta, in relazione a qualsivoglia fatto o elemento soggettivo o oggettivo è definibile fuori campo. Può trattarsi ad esempio del servizio di scuolabus gratuito per gli studenti, oppure della concessione in uso della sala consigliare per un evento di un’associazione.
Un’attività esente è pienamente rilevante ma sconta un’aliquota nulla, lasciando presenti a vario titolo molti se non tutti gli adempimenti previsti per le attività ordinariamente soggette ad aliquota piena. In questo caso, tra gli esempi rinvenibili nell’Art. 10 del Decreto IVA, troviamo il servizio di Asilo Nido con retta di frequenza, l’Assistenza domiciliare che preveda la contribuzione degli anziani.
Conseguenza importante dell'eseguire operazioni IVA esenti è che, non potendo applicare imposta alle vendite, non si può, simmetricamente, usufruire della detrazione sull'IVA degli acquisti.