L'attività intramuraria, conosciuta anche come intramoenia o ALPI, si riferisce alle prestazioni mediche erogate al di fuori dell'orario di lavoro normale da parte dei medici di un ospedale. Durante queste prestazioni, i medici utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso, richiedendo ai pazienti il pagamento di una tariffa. Le prestazioni offerte seguono gli stessi standard del contratto di lavoro del medico con il Servizio Sanitario Nazionale, nel suo ruolo di medico ospedaliero. L'attività intramuraria permette ai cittadini di scegliere il medico a cui rivolgersi per ricevere una specifica prestazione. È importante notare che i termini "intramuraria", "intramoenia" e ALPI sono sostanzialmente sinonimi.
La norma principale in materia è la Legge n. 120 del 3/8/2007.
La cosiddetta nuova disciplina dell'ALPI, come ancora oggi (giugno 2023) è riportato nel sito web del Ministero della Salute, promana dal Decreto Legge n.158 del 13/9/2012, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189. Questa forma, mantenuta sostanzialmente fino a oggi, assicura prestazioni regolari per i cittadini e la possibilità per le aziende della sanità, di assicurarsi i migliori medici, concedendogli spazi di ulteriore retribuzione.
Ecco alcune caratteristiche dell'attività intramuraria:
- Proroga delle strutture inizialmente individuate per l'attività intramuraria: La realizzazione delle strutture destinate all'attività intramuraria veniva prorogata fino al 31 dicembre 2014 - da allora molte ASL e aziende ospedaliere si sono dotate di spazi adeguati
- Valutazione degli spazi e delle prestazioni: Le Regioni devono costantemente valutare gli spazi disponibili e le prestazioni effettuate dopo la prima rilevazione straordinaria che scadeva il 31 dicembre 2012
- Ex Programma sperimentale: Nel caso in cui non siano disponibili spazi adatti, le Regioni, attraverso le aziende del SSR, potevano adottare un programma sperimentale che consentisse l'erogazione dell'attività intramuraria presso studi professionali privati collegati in rete. Ciò richiedeva la stipula di convenzioni annuale rinnovabile tra il medico e l'azienda sanitaria, in base a uno schema approvato dalla Conferenza Stato-Regioni - in certe situazioni geografiche questa soluzione appare come l'unica efficientemente praticabile (zone montuose e/o a limitata facilità di accesso)
Il DL n.158/2012 dava anche indicazioni in merito agli aspetti organizzativi e infrastrutturali dell'attività intramuraria:
- Infrastruttura di rete telematica: Entro il 31 marzo 2013 era prevista la realizzazione dell'infrastruttura per la gestione delle prenotazioni, degli impegni orari dei medici, delle visite dei pazienti, delle prescrizioni e dei pagamenti. Le modalità tecniche erano stabilite con un decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni - è evidente che nell'ottica della Missione 1 del PNRR ci sia spazio per prevedere un efficientamento di tali infrastrutture informatiche
- Pagamenti e tariffe: Le prestazioni intramuraria devono essere pagate direttamente alla struttura competente utilizzando mezzi di pagamento tracciabili. Le tariffe per le prestazioni devono essere stabilite in accordo tra l'Azienda e il medico, in modo da remunerare completamente (copertura totale dei costi):
- il medico
- l'equipe medica
- il personale di supporto
- il personale amministrativo dell'Azienda
- i costi di ammortamento e manutenzione delle apparecchiature
- tutti i costi diretti sostenuti
- tutti i costi indiretti, accuratamente rendicontati (Contabilità separata ALPI) sostenuti
- Limitazioni nell'erogazione dell'attività intramuraria: È vietato svolgere l'attività intramuraria presso studi professionali collegati in rete che impiegano professionisti non dipendenti o non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, a meno che l'azienda sanitaria non dia un'approvazione specifica garantendo la tracciabilità completa delle prestazioni: serve un'adeguata giustificazione nella tutela dell'interesse pubblico.
I direttori generali che non organizzano l'attività intramuraria, ad esempio non assicurando un'adeguata Contabilità Separata ALPI (L.n.120/2007 art. 1 comma 4 e DLGS n.502/1992 art. 15-septies comma 5-bis) che rilevi davvero tutti i costi, sono soggetti a una decurtazione di almeno il 20% della retribuzione di risultato o, in caso di grave inadempienza, possono essere destituiti dall'incarico (L.n.120/2007 art. 1 comma 7).