In questa prima stesura sembra che il già noto Principio di rotazione, sia stato rinforzato dal nuovo DLGS n.36/2023 meglio conosciuto come il nuovo codice dei contratti pubblici, valido dal 1/7/2023. Questo avviene nei contratti di appalto di importi inferiori alle soglie europee, come richiamato espressamente[1] dal 1° comma dell’art. 49 “Principio di rotazione degli affidamenti”. Pochi punti, molto netti nel contrastare il consolidamento di rendite di posizione nei soggetti in rapporto con gli enti pubblici. Si intende impedire l’affidamento ripetuto e continuo dei contratti di una stazione appaltante, a un numero ristretto e ripetitivo di operatori.
L’articolo espone le nuove limitazioni, insieme alle possibili deroghe.
In via generale (comma 2) è ora vietato l’affidamento diretto al soggetto uscente, nei casi in cui vi siano stati due precedenti affidamenti nello stesso settore merceologico o categoria di opere o settore di servizi.
La deroga al principio è possibile, ai sensi del comma 4:
Se sono soddisfatte tutte queste tre condizioni, la stazione appaltante potrà procedere a un nuovo affidamento diretto al contraente uscente.
Anche qui è ora vietata in generale (sempre comma 2) l’aggiudicazione al soggetto uscente, nei casi in cui vi siano stati due precedenti affidamenti nello stesso settore merceologico o categoria di opere o settore di servizi.
Innanzitutto valgono le tre condizioni[2] derogatorie appena viste per l’affidamento diretto, anche per reinvitare alla procedura ristretta il contraente uscente, con possibilità di aggiudicazione. Inoltre sono aggiunte altre possibilità, specificamente per i lavori, i servizi e le forniture sopra le soglie più basse, fino[3] a quelle di interesse europeo. Le nuove deroghe sono a condizione che si sia fatta un’indagine di mercato senza limiti al numero di operatori, pur nel rispetto dei requisiti richiesti.
Il comma 6 apre anche infine agli affidamenti diretti, senza principio di rotazione, per tutti quelli di importo inferiore[4] ai 5.000 euro.
Per le procedure sopra soglia e le gare aperte, la circostanza è resa chiara dal comma 1 dell’articolo 49, come peraltro chiarito dal richiamo ad inizio paragrafo e dalla nota a fondo pagina n° 8.
[1] Il 1° comma spiega che il principio di rotazione di applica agli affidamenti “di cui alla presente Parte” (Parte I “Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”, del Libro II “Dell’Appalto”).
[2] Sempre il comma 4 permette il reinvito e l’aggiudicazione al vecchio contraente motivando la cosa con la struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative e l’accurata esecuzione del precedente affidamento.
[3] Si fa esplicito riferimento alle lettere c), d) e e) del comma 1 dell’art. 50 che parlano delle procedure negoziate con consultazione di più di un operatore economico.
[4] Una curiosità in merito al testo normativo che utilizza la locuzione “importo inferiore a 5.000 euro” e che per questo esclude letteralmente gli affidamenti di importo uguale a quella cifra, rendendo possibili quelli fino a 4.999 euro.