L'area contabile in un ente pubblico, come l'Ufficio Ragioneria di un Comune o la UOC Bilancio e Contabilità di una ASL, svolge il ruolo cruciale della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'organizzazione.
Garantisce la corretta registrazione delle transazioni finanziarie, la predisposizione e il controllo del bilancio, assicurando la produzione di report finanziari per la direzione e per gli organi di controllo. Si tratta di una funzione è fondamentale per assicurare la trasparenza, la correttezza e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
Lo scopo primario della contabilità è registrare e monitorare le transazioni finanziarie dell'organizzazione, fornendo informazioni accurate per la gestione decisionale e garantendo la conformità alle normative finanziarie. Devono essere assicurare le risorse finanziarie utili a sostenere economicamente le attività delle organizzazioni, insieme al rispetto delle norme contabili e fiscali, sia in ambito nazionale che internazionale, tenuto conto dell'area geografica di azione dell'ente. Per questo motivo le regole normative delle contabilità richieste ai diversi soggetti sono fissate nelle leggi fondamentali degli stati (*) e nei cosiddetti principi contabili che le organizzazioni sovranazionali e nazionali delle autorità finanziarie e dei professionisti dello stesso ambito, fissano in modo formale.
Avere buone regolazioni contabili garantisce un maggiore efficacia nell'azione delle organizzazioni e degli enti, cosa testimoniata molto bene dalla storia delle contabilità, che nella sua forma attualmente diffusa in tutto il mondo, ha origine in Italia nel primo Rinascimento.
In merito agli strumenti, la metodologia che ha conquistato il mondo fin da Rinascimento è quella della contabilità generale a partita doppia. Tale universale adozione, in ottemperanza anche ad accordi e principi contabili sovrannazionali, agevolano da secoli il libero commercio e la circolazione dei capitali. Alcune attività particolari e di minore dimensione, usano forme di contabilità semplificata che però, al termine dei periodi contabili (solitamente l'anno solare), sono obbligatoriamente oggetto di riclassificazioni (riorganizzazione dei valori e delle voci su diverso modello) che portano a recuperare i normali output documentali della contabilità generale: stato patrimoniale e conto economico.
Chiaramente è già la Costituzione a tener conto dei rischi che comporta la tenuta di conti e la gestione di importi rilevanti, nelle mani di pochi che non rischiano soldi propri. Le norme della contabilità pubblica definiscono quindi principi e obblighi di trasparenza e vincolano i comportamenti per consentire una chiara e necessaria rendicontazione. Tutto ciò garantisce i cittadini sull'uso delle loro risorse economiche, introducendo necessariamente qualche rallentamento dovuto a inevitabili appesantimenti formali, a tutela di tutti.
In sintesi il comparto pubblico dei primi trent'anni del nuovo millennio vede l'apparato pubblico fortemente spostato verso l'uso degli strumenti contabili propri anche delle imprese private: contabilità generale. Questo riguarda attualmente l'apparato statale, gli enti diversi, gli enti della sanità e le principali organizzazioni pubbliche di livello nazionale.
Rimane ancora fuori da tutto questo, l'apparato degli cosiddetti enti locali, dalle Regioni, alle Città metropolitane e Province, ai Comuni e alle diverse forme di loro articolazioni (Consorzi, Unioni, Comunità montane…), nonché ai piccoli enti funzionali che essi creano per assolvere ad alcune loro funzioni (Istituzioni, …). Tutto questo comparto resta ancorato all'uso della tradizionale (storicamente, in Italia) Contabilità Finanziaria pubblica che vede le Entrate a sostituire (anche nel significato) i Ricavi, le Spese a prendere il posto dei Costi, insieme al persistere in forme sempre più depotenziate di cose come i cosiddetti Residui contabili.
Dice il consulente: “Tutti i tentativi di introdurre le semplici parole ‘contabilità generale’ o ‘partita doppia’ nella contabilità degli enti locali, sono sempre naufragate nelle commissioni parlamentari che svolgono i lavori preparatori negli iter di approvazione delle leggi di riforma della contabilità pubblica.” (EC)
Diverse regole contabili, insieme a differenti finalità degli enti in questione, portano la logica conseguenza di differenti forme organizzative degli uffici contabili degli enti pubblici. Non è chiaramente solo una questione di denominazioni ma di sostanza, quando siamo soliti chiamare Ufficio Ragioneria, negli enti locali, l'unità operativa che fa la contabilità e UOC Bilancio e contabilità, l'analogo ufficio delle ASL e delle Ospedaliere.
(*) In Italia ad esempio ci pensa soprattutto il Codice Civile nella Sezione IX “Del bilancio” del Capo III del Titolo I del Libro Quinto. Sono fissate le regole base di redazione dei bilanci (art. 2423), i principi di redazione (art. 2423-bis), struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico (artt. 2423-ter - 2425), ed anche regole di registrazione, criteri di valutazione, allegati e relazioni. Nella Costituzione, invece, sono soprattutto definiti i principi fondamentali della finanza pubblica.
Contabilità non significa solo gestione dei conti generali di un'organizzazione - ci sono molte forme di contabilità specializzare, cerate per rendicontare e quindi controllare anche economicamente, aspetti di particolare importanza come le attività ALPI (Intramoenia) nella Sanità pubblica, l'uso delle risorse straordinarie in occasione di calamità (Covid ad esempio) e negli anni dal 2022 al 2026 anche e soprattutto la rendicontazione del PNRR operante in tutto il comparto pubblico.
Brevemente è l'attività libero professionale dei medici dipendenti del SSN, nell'azienda in cui lavorano. Vedi la pagina ALPI.
Dal 2021 in poi l'Europa ha avviato un processo di finanziamento di opere e servizi volti a restituite competitività alle economie nazionali, colpite prima dalla pandemia Covid-19 e poi dagli effetti dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In Italia questa operazione si chiama del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Gli Stati raccolgono i progetti che l'Europa approva, quindi incassano le tranche dei finanziamenti approvati, sula base dello stato di realizzazione degli stessi.