Le imposte sono universali. Per dettato costituzionale anche gli enti pubblici, soggetti giuridici, sono soggetti alle imposte. Lo sono nei modi stabiliti dalla Legge, con ampie e importanti esenzioni. Qui diamo qualche anticipazione, utile a orientarsi e per questo senza nessuna pretesa della completezza che rimandiamo alla trattazione delle pagine specifiche.
IRES (IRES - DPR n. 917/1986) - Gli enti locali sono esclusi soggettivamente dalle imposte sui redditi, come anche lo Stato (art. 74).
IVA (DPR n. 633/1972) - Nessun ente pubblico vanta un'esclusione soggettiva - resta però un'importante esclusione per tutte le attività fatte in puro ed esclusivo esercizio del pubblico potere (non sempre).
IRAP (DLGS n. 446/1997) - Non solo mancano esclusioni soggettive ma la più giovane delle tre grandi imposte, addirittura prevede un quadro “amministrazioni pubbliche” nella dichiarazione annuale.
Esempio: nella sanità pubblica troviamo enti che sono organizzati come aziende. Gli stessi principi costituzionali di universalità dell'imposizione fiscale, portano la conseguenza che questi enti/aziende siano soggetti passivi per tutte le tre imposte. Parliamo di soggezione fiscale ai redditi, IVA e IRAP. Non manca inoltre la soggettività alle altre imposte dirette e indirette di ordine minore come: bollo, registri, ipotecaria e catastale.
Chiaramente questa sezione riguarda il quadro impositivo fiscale, collegato quindi alle imposte e alle tasse di natura erariale, ossia che coinvolgono direttamente(1) lo Stato. Altre forme di imposizione, in particolare quella locale è qui classificata alla voce “Tributario” che affianca il “Fiscale" nella categorizzazione delle voci della vostra Wiki.
La fiscalità passiva interessa tutte le persone fisiche o giuridiche, che sono tenute al pagamento di tributi al fine di concorrere agli obiettivi comuni della società. Questo vero e proprio dovere si manifesta con l’obbligazione tributaria, ossia con il rapporto di carattere giuridico che nasce quando si verificano un atto o un fatto rilevatori di capacità contributiva espressamente individuati dalla legge.
L’obbligazione tributaria, di cui sopra, trova le sue fonti nella Costituzione e, più precisamente nei seguenti articoli:
I presupposti delle imposte sopra menzionate sono rispettivamente, per l’IVA, le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, per l’IRES, il possesso di redditi in denaro o in natura e per l’IRAP, lo svolgimento di un’attività produttiva abituale e autonomamente organizzata.
Alla luce di ciò, e delle espresse indicazioni di Legge, si riscontra che sia l’IVA che l’IRAP si applicano agli Enti pubblici non commerciali, mentre l’IRES ne resta a volte esclusa.
Solitamente si parte dal fatto generatore di imposta, ossia da un'azione o operazione posta in essere da un soggetto passivo. Relativamente a questo “fatto” si manifesta il valore imponibile, preso a base del successivo calcolo dell'imposta. Il fattore che si moltiplica all'imponibile è la cosiddetta Aliquota d'imposta. Ogni imposizione, fiscale o ad esempio dei tributi locali, segue generalmente questo metodo. Chiaramente le diverse imposte si differenziano sia in relazione alla definizione degli imponibili che dei valori delle aliquote.
(1) Il direttamente riguarda soprattutto l'IRAP che è e rimane un'imposta regionale, ancorché gestita dallo Stato in convenzione con le Regioni che tardano a legiferare per una gestione diretta, possibile dopo la riforma del 2008.